1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;
b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sociale, economico e culturale;
c) promuove studi e ricerche al fine di monitorare periodicamente la partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché nel mondo del lavoro e in ogni altro ambito pubblico e privato;
d) svolge attività di indagine e di monitoraggio sulla presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo del lavoro pubblico e privato del Paese;
e) promuove l'equilibrio tra l'attività professionale e la famiglia per donne e uomini attraverso la realizzazione di politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e l'utilizzo di strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;
f) promuove iniziative di sensibilizzazione e di integrazione sulla condizione femminile in ambito mondiale;
g) cura i rapporti con analoghi organismi di rilievo parlamentare europei e internazionali.
2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità riferisce alla Commissione, ogni sei mesi, sulle iniziative, anche di carattere normativo, assunte o che intende assumere e sulle altre attività comunque dirette a dare attuazione al principio di parità.
3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione dei programmi di azione adottati nelle Conferenze mondiali